REVISIONE PREZZI, COME E QUANDO CHIEDERLA
Revisione-prezzi-Nicola-Ibba

La revisione prezzi era disciplinata dal ‘vecchio’ Codice Appalti all’art. 115, il quale prevedeva che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”.

Questa importante norma ha sempre garantito all’imprenditore che aveva sottoscritto un contratto d’appalto con una pubblica amministrazione di ‘rivedere’ ed aggiornare il ‘prezzo’ pattuito con cadenza annuale anche in assenza di una esplicita previsione nel contratto.

Come opera tale norma e quali sono gli aspetti fondamentali che ogni imprenditore deve sapere al riguardo?

Va innanzitutto detto che tale istituto è applicabile unicamente ai contratti conclusi a seguito di una gara d’appalto che sia stata bandita prima del 18 aprile 2016, ossia prima dell’entrata in vigore del ‘nuovo’ Codice Appalti, in quanto la nuova disciplina ha sostanzialmente ridotto l’ambito di applicazione della revisione prezzi.

Perché stiamo ancora parlando di una norma abrogata da oltre 3 anni?

Se avete stipulato un contratto con una pubblica amministrazione aggiudicandovi una gara bandita precedentemente a tale data, ma non avete mai usufruito di questo strumento, ciascuna impresa è ancora in tempo per chiedere che il proprio contratto d’appalto venga aggiornato secondo l’indice ISTAT.

Al fine di ottenere la revisione sarà necessario presentare un’istanza al Dirigente responsabile dell’assunzione di beni e servizi, che rivaluterà il prezzo a seguito di un’istruttoria basata sui dati ricavabili dai listini ISTAT o, nel caso di prezzi non trattati dall’ISTAT, sulla base dell’indice FOI, che indicizza i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per comprendere se vi siano i presupposti per richiedere la revisione prezzi, occorre sapere che se anche non dovesse essere presente all’interno del contratto una clausola espressa di revisione la revisione è comunque dovuta.

Difatti, la giurisprudenza ha chiarito che la revisione prezzi ha carattere imperativo e deve essere applicata anche nei casi di mancata pattuizione della revisione o addirittura quando vi siano clausole contrarie.

I Giudici Amministrativi hanno evidenziato nel corso degli anni che la predetta fosse imperativa, dunque, non suscettibile di essere derogata, giungendo ad affermare che il contratto privo di clausola di revisione prezzi dovrà essere integrato con un meccanismo di inserzione automatica in base agli articoli 1419, comma 2 e 1339 del codice civile.

La revisione prezzi potrà essere richiesta a partire dalla conclusione del secondo anno di contratto e potrà essere richiesta entro il termine di prescrizione quinquennale dal momento in cui potrà essere richiesta la revisione.

È pertanto evidente che grazie alla revisione prezzi, pur a distanza di anni, l’impresa che opera stabilmente con la Pubblica Amministrazione potrà rivolgersi ad un professionista per richiedere ed ottenere la revisione prezzi per i cinque anni precedenti.

L’amministrazione, una volta ricevuta la nostra istanza, avrà 30 giorni per riscontrare la nostra istanza e riconoscere la revisione del contratto d’appalto.

Ove l’amministrazione non dovesse riscontrare l’istanza di revisione prezzi ci si potrà rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale affinché accerti il diritto alla revisione prezzi.

In conclusione, pertanto, si consiglia vivamente di contattare il proprio legale di fiducia affinché valuti i propri contratti d’appalto sottoscritti con la P.A. per valutare se sussistano i presupposti per la revisione del contratto d’appalto.

Avv. Nicola Ibba

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