REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI
requisiti di partecipazione agli appalti

I requisiti di partecipazione sono degli attributi necessari che vengono richiesti dalla legge o dalla stazione appaltante nel bando di gara e con i quali i concorrenti dimostrano di possedere le capacità di eseguire correttamente l’opera, la fornitura oppure il servizio richiesto dal bando.

In altre parole, attraverso i requisiti di qualificazione è possibile qualificarsi per partecipare alla gara d’appalto.

Attraverso questo articolo intendo offrire una panoramica generale degli aspetti che connotano i bandi di gara e i loro requisiti.

Cos’è il bando di gara

Il bando di gara disciplina il procedimento di una gara d’appalto.

Dunque, accompagnato da altri documenti predisposti dalla stazione appaltante, costituisce l’insieme delle regole che disciplinano una procedura di gara.

Secondo l’ art. 64 del Codice, deve sempre contenere le seguenti informazioni essenziali:

  • indirizzo e recapiti della Pubblica Amministrazione appaltante;
  • oggetto e caratteristiche dell’appalto;
  • valore complessivo dell’appalto, ovvero la base d’asta;
  • termini di ricezione domande di partecipazione;
  • data di spedizione o pubblicazione del bando;
  • procedura di scelta del contraente e sistema d’acquisto;
  • requisiti generali di partecipazione;
  • requisiti speciali di partecipazione;
  • criterio di aggiudicazione.

Dunque, come ho già accennato, tra le informazioni essenziali presenti in un bando i requisiti si dividono in:

  • requisiti di ordine generale;
  • requisiti di ordine speciale.

Entrambi i requisiti di partecipazione alle gare d’appalto devono essere posseduti dai concorrenti alla data:

  • di scadenza del bando;
  • di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante;
  • dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale, elencati nell’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006, si riferiscono alla affidabilità morale e professionale del concorrente.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione da parte della PA, gli stessi devono essere posseduti anche dal soggetto che esegue il subappalto.

Esistono diverse ipotesi in cui vengono meno questi requisiti: la mancanza di uno o la mancanza di attestazione circa il suo possesso è sempre causa di esclusione dalla gara.

Viene, inoltre, escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti né può essere affidatario di subappalti chi ha commesso errori e violazioni gravi. Più precisamente:

  • chi si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
  • chi ha ricevuto una sentenza di condanna passata in giudicato;
  • chi ha violato il divieto di intestazione fiduciaria;
  • chi ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  • chi, secondo una valutazione motivata della stazione appaltante, ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
  • chi ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
  • chi ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Requisiti di ordine speciale

I requisiti di ordine speciale riguardano, invece, la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sia sul piano economico che tecnico.

Per questo la loro previsione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

Dunque, i requisiti di ordine speciale si dividono a loro volta in:

  • requisiti di capacità economica;
  • requisiti di capacità tecnica.

I primi requisiti speciali di qualificazione, ovvero quelli di capacità tecnica, riguardano l’affidabilità organizzativa del concorrente come:

  • aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli richiesti dal bando;
  • il possesso di specifiche e idonee attrezzature tecniche;
  • il possesso di un numero medio annuo di dipendenti e dirigenti.

La stazione appaltante deve comunque precisare nel bando di gara quali requisiti di capacità tecnica richiede tra quelli previsti dall’ art. 42 del D.Lgs. 163/2006.

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria, invece, la Stazione Appaltante deve precisare quali richiede tra quelli previsti dall’ art. 41 del D.Lgs. 163/2006:

  • referenze bancarie;
  • bilanci dell’impresa;
  • fatturato globale d’impresa e fatturato specifico nel settore oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.

Sia i requisiti di capacità tecnica che economica devono essere ragionevoli, adeguati e proporzionati rispetto all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’appalto.

Il mio obiettivo come avvocato amministrativista è quello di aiutare i clienti che partecipato alle gare d’appalto e vogliono avere un’assistenza continuativa soprattutto nella fase stragiudiziale ovvero nella fase prima, durante e dopo la conclusione della gara d’appalto: contattami o vieni a trovarmi nel mio studio.

Avv. Nicola Ibba

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