Con la locuzione evidenza pubblica si indica la procedura che la pubblica amministrazione (PA) è tenuta a seguire al fine di giungere alla stipula di un contratto di diritto privato.
In altre parole, è il procedimento necessario per poter svolgere la sua attività negoziale nell’individuazione di un contraente per il reperimento di forniture, servizi e opere, come nel caso dell’appalto.
Questa attività costituisce l’espressione dell’autonomia privata dell’amministrazione stessa e può essere compiuta tanto nelle forme del diritto pubblico quanto in quelle proprie del diritto privato.
La PA, infatti, sebbene sia titolare di un potere pubblico può comunque perseguire i propri fini istituzionali attraverso l’uso di strumenti di diritto privato come la stipula di contratti.
Tuttavia anche quando utilizza tali strumenti di diritto privato, l’amministrazione rimane soggetta agli obblighi di imparzialità dai quali discende una molteplicità di ulteriori principi a cui deve attenersi.
In merito, il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) provvede a dettare una disciplina uniforme del settore dei contratti pubblici ovvero dei contratti di appalto o di concessione che hanno per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, l’esecuzione di opere o lavori.
Di conseguenza, anche il procedimento che svolge al fine di individuare il soggetto privato rimane oggetto a questi principi: sono necessarie tutte le cautele e le garanzie affinché l’amministrazione non crei favoritismi nei confronti di particolari soggetti.
Pertanto la stipula del contratto privato è preceduta dal procedimento ad evidenza pubblica, in cui la PA deve dare la ampia pubblicità al percorso seguito per l’individuazione di questo contraente privato.
Riassumendo, l’equilibrio della procedura di evidenza pubblica è stato creato per conciliare:
- le esigenze di legalità e autonomia della PA;
- le esigenze di trasparenza e libertà di accesso dei partecipanti;
- la garanzia del corretto reperimento delle risorse sul libero mercato.
Infine possono essere così schematizzate le principali fasi del procedimento ad evidenza pubblica:
- decisione di stipulare un contratto d’appalto;
- pubblicazione dell’avviso;
- esame delle domande;
- stipula del contratto.
Nella prima fase la PA emana un provvedimento amministrativo con il quale evidenzia l’oggetto contrattuale, la sua valutazione, la motivazione posta alla base di tale scelta e lo strumento negoziale, ovvero il tipo di procedura scelta.
Il tipo di procedura scelta potrà essere:
- una procedura aperta;
- una procedura ristretta (licitazione privata);
- una procedura negoziata (o trattativa privata);
- un dialogo competitivo (o appalto concorso).
Una volta presa la decisione di stipulare un particolare contratto, la PA pubblica un avviso secondo il regime di pubblicità previsto per la tipologia scelta.
In alcuni casi, l’amministrazione stessa è autorizzata a selezionare un novero di privati da invitare alla procedura di selezione (lettera di invito).
L’avviso pubblicato dovrà contenere, oltre all’esatta indicazione dell’oggetto del contratto, anche i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di aggiudicazione.
Dopo i pertinenti controlli nelle gare avviene infatti l’approvazione di una graduatoria finale: l’amministrazione provvede a esaminare le domande pervenute e a ordinarle in una classifica in considerazione dei contenuti offerti da ciascun partecipante.
È durante l’esame delle domande che l’amministrazione, soprattutto qualora la scelta del privato avvenga sulla base di criteri non meramente matematici, esercita il proprio potere discrezionale in ordine alla comparazione delle diverse offerte.
Una volta verificato che il miglior classificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari, la PA procede alla stipula del contratto, con cui si conclude il procedimento amministrativo.
Avv. Nicola Ibba