Secondo l’ordinamento dei contratti pubblici di appalto per forniture, lavori e servizi è obbligatorio programmare per tempo i contratti che si andranno a stipulare.
La durata dei contratti deve essere predeterminata e indicata nella documentazione di gara, chiamata anche lex specialis, ovvero dovrà essere fornita nel complesso degli atti che la stazione appaltante predispone in occasione di una procedura d’appalto.
Ciò avviene soprattutto per ragioni di efficienza amministrativa in quanto:
- consente all’amministrazione di calcolare il valore stimato del contratto;
- consente ai concorrenti di presentare un’offerta informata, tenendo conto del rapporto tra periodo di tempo per l’esecuzione del servizio e il corrispettivo che riceverà dall’Amministrazione.
Il corrispettivo indica le risorse economico-finanziarie che verranno destinare alla realizzazione dell’opera, all’erogazione del servizio o alla fornitura dei prodotti.
Dunque la durata del contratto è fondamentale sotto diversi aspetti.
Tuttavia esiste la cd. proroga tecnica che comprendere il prolungamento oppure la reiterazione di contratti originari.
Costituisce così uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo in quanto disattende i principi di:
- libera concorrenza;
- parità di trattamento;
- non discriminazione;
- trasparenza.
L’art. 23 della legge n. 62/2005 stabilisce infatti, con valenza generale e preclusiva sulle altre disposizioni dell’ordinamento, il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti.
Pertanto l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto e qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, dovrà effettuare una nuova gara pubblica.
Attraverso i requisiti di qualificazione sarà poi possibile qualificarsi per partecipare alla gara d’appalto.
Tuttavia secondo l’art. 106 (comma 11, del d.lgs. n. 50/2016) la proroga viene ammessa soltanto al fine di assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale a un altro, in cui ci sia l’effettiva necessità di garantire il servizio sino alla conclusione della procedura indetta per il reperimento di un nuovo contraente.
In altre parole, la proroga tecnica dei contratti pubblici ha un carattere del tutto eccezionale, predeterminato e soprattutto limitato al tempo strettamente occorrente alla conclusione della procedura di gara annunciata per la scelta del nuovo soggetto che andrà a stipulare il contratto.