INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI EMANATI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19: CONSEGUENZE PENALI
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In uno scenario di legislazione emergenziale richiesto dal dilagare dell’epidemia provocata dal Coronavirus è assai complicato per i cittadini distinguere i comportamenti leciti da quelli illeciti.

In questo caso si entra nel merito del codice penale e quando si cambia campo di diritto è naturale per me confrontarmi con l’Avvocato Ignazio Ballai con cui collaboro. In qualità di esperto penalista affronteremo insieme in questo articolo quali sono le sanzioni e le pene alle quali si va incontro non rispettando le nuove normative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è ritrovato a dover far fronte ad una malattia epidemica non conosciuta dalla comunità scientifica e, pertanto, è stato costretto ad adottare provvedimenti giorno per giorno. Da ciò è scaturita una disciplina contradditoria e incomprensibile a molti, ma facciamo subito chiarezza.

Cosa si rischia

In merito alle conseguenze penali, occorre far riferimento all’art. 650 del Codice Penale, il quale punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206.

Attività consentite e relativi limiti

Tornando ai fatti di questi giorni, si deve rilevare l’estrema indeterminatezza nei provvedimenti emanati. Tuttavia, ai questi problemi applicativi e interpretativi viene in soccorso la Direttiva emanata dal Ministro dell’Interno l’8 marzo.

Il Viminale ritiene consentiti gli spostamenti giustificati da:

  • esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un’attività indispensabile, per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile (rientrano in questi casi gli spostamenti per l’acquisito di alimenti);
  • motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l’interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.

Inoltre, il Ministero dell’Interno nella propria comunicazione istituzionale, facendo riferimento ai casi concreti, afferma che sono consentite le uscite dalla propria abitazione finalizzate a:

  • acquisto di generi alimentari;
  • assistenza dei propri cari non autosufficienti;
  • gestione quotidiana delle esigenze fisiologiche del proprio cane.

A fronte di questa incertezza interpretativa si raccomanda la più assoluta prudenza, nonché la responsabilità di tutti i cittadini.

Avv. Nicola Ibba                                                                            Avv. Ignazio Ballai

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