La gara d’appalto viene disciplinata dall’insieme di regole presenti in un bando di gara che, secondo l’art. 64 del Codice, deve sempre contenere alcune informazioni essenziali.
Tra queste informazioni deve necessariamente essere presente il criterio di aggiudicazione scelto dalla Stazione Appaltante (SA) per selezionare la migliore offerta.
Cosa sono i criteri di aggiudicazione
Attraverso i criteri di aggiudicazione la SA sceglie e seleziona la migliore offerta tra quelle presentate in gara dai concorrenti.
Sono disciplinati dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e individuabili:
- nel prezzo più basso;
- nell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo e costo/efficacia).
Il criterio del prezzo più basso, o minor prezzo, valorizza solo la componente economica dell’offerta: generalmente vince il concorrente che offre il maggior ribasso.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa riguarda una scelta di economicità, efficacia ed efficienza in quanto valorizza sia la componente economica che le componenti tecnico-qualitative dell’offerta.
In questo caso, vengono generalmente attribuiti dei punteggi per la qualità e dei punteggi per il prezzo, la cui somma sarà pari a 100: vincerà la gara l’operatore economico che otterrà il maggior punteggio.
Le SA possono decidere quale scegliere tra i due criteri tuttavia il criterio adottato deve risultare il più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
In altre parole, il criterio è considerato connesso all’oggetto dell’appalto.
Possono, inoltre, decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto.
Dunque, è molto importante che l’operatore economico, che decide di partecipare a una procedura di gara, conosca i diversi casi di utilizzo dei due criteri di aggiudicazione: grazie ai miei servizi posso aiutarti a conoscerli e a valutarli insieme, contattami o vieni a trovarmi nel mio studio.
Diversi casi di utilizzo dei criteri
Il Codice impone alle SA l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) nelle seguenti ipotesi:
- nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ad alta intensità di manodopera (definiti all’articolo 50, comma 1);
- nei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
Per calcolare le varianti prezzo/qualità esistono diversi metodi matematici che verranno scelti nel disciplinare di gara tra quelli indicati dalle Linee Guida Anac n.2.
Il Legislatore invece permette l’utilizzo del minor prezzo solo in tre casi:
- per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (articolo 36, comma 2, lettera d);
- per i servizi e le forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo fino, pari o superiore a 40.000 euro e sino alle soglie comunitarie, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Avv. Nicola Ibba