Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) contiene, come noto un sistema di procedure negoziate semplificate. Con il termine “procedura negoziata” ci si riferisce a una delle procedure di affidamento da parte di una stazione appaltante di lavori, servizi e forniture.
La stazione appaltante tramite l’affidamento diretto di un lavoro, servizio o fornitura consulta degli operatori economici selezionati, dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all’affidamento di un determinato appalto.
L’appalto, dunque, viene affidato all’operatore che presenta le condizioni più vantaggiose sulla base del minor prezzo, minor costo o miglior rapporto qualità/prezzo.
L’art. 36 del Codice degli appalti disciplina gli affidamenti diretti:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”.
Fatta tale premessa, occorre domandarsi quali requisiti debbano rispettare gli affidamenti diretti.
Il RUP, cioè il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare i principi generali dell’ordinamento in materia di pubblica amministrazione quali, ad esempio, il principio di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di pubblicità ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli Appalti, pur in presenza di affidamento diretto.
Occorre, inoltre, precisare che l’affidamento diretto deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione (su cui torneremo in seguito data la sua importanza) e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese ex art. 36 del Codice.
Un’ulteriore distinzione che possiamo fare è quella tra l’affidamento diretto puro e non puro, quali sono le differenze?
La lettera a) dell’art 36 fa riferimento agli affidamenti diretti “puri”, cioè gli affidamenti senza la consultazione di più operatori o per i lavori in amministrazione diretta.
In questi casi, sebbene vi sia un’ampia autonomia del RUP, l’operatore deve comunque possedere i requisiti richiesti ex art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti richiesti dalla stessa gara d’appalto, nel caso di appalti di valore inferiore ai 20.000 euro, invece, è possibile poi che vi siano delle semplificazioni nei procedimenti di verifica dei requisiti stessi.
La presenza di questi requisiti deve essere indicata dalla Stazione appaltante insieme alla motivazione in merito all’affidatario.
La lettera b) dell’art. 36 del Codice degli Appalti, invece, fa riferimento agli affidamenti così detti “non puri” o “mascherati”, l’articolo parla infatti della valutazione tra più operatori economici, non esiste perciò un affidamento diretto verso un solo operatore.
In questo caso non solo si valuterà la presenza dei requisiti necessari, ma sarà necessaria anche una valutazione dei preventivi presentati.
Oltre al Codice degli appalti, ulteriori informazioni ci vengono date dalle linee guida dell’ANAC, tra le altre si segnala la n. 4/2018, la quale disciplina in maniera ben più specifica i contenuti generali di cui al predetto art. 36.
Sul punto la giurisprudenza, tra cui si segnala una sentenza del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), 13.11.2018 n. 578/2018, ha affermato che “tale modalità “ultra-semplificata” di affidamento dei contratti pubblici costituisce un “micro-sistema normativo esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità”, trattandosi di una tipologia specifica di affidamento diretto diversa (ed aggiuntiva) dalle ipotesi di procedura negoziata diretta prevista nel successivo art. 63 (che impone una puntuale motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore), di guisa che, nel caso degli importi inferiori a euro 40.000,00, non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione (Cons. Stato, comm. spec., 13 settembre 2016, parere n. 1903/2016; T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018 n. 533)”.
Avv. Nicola Ibba